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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 1-08-1990

Norme in materia di polizia municipale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 37
del 4 agosto 1990

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Disposizioni di applicazione
 1.  Le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65,
recante << Legge - quadro sull' ordinamento della polizia
municipale >>, si applicano nel territorio della Regione
con le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Finalità 
 1.  La Regione siciliana persegue il costante miglioramento
del servizio di polizia locale e detta norme per:
a) promuovere la formazione, l' addestramento e
la qualificazione professionale degli operatori della
polizia municipale;
  b) promuovere e coordinare gli interventi degli
enti locali in materia di protezione civile a mezzo delle
forze di polizia municipale;
  c) favorire, nel territorio della Regione, l' uniformità 
dell' ordinamento, dell' organizzazione e della gestione
dei servizi di polizia municipale;
  d) prevedere l' adeguamento dei mezzi e delle
strutture necessarie per l' espletamento dei servizi di
istituto della polizia municipale.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Servizio di polizia municipale
 1.  Per lo svolgimento dei compiti di polizia locale
che gli sono demandati dalle leggi, il comune si avvale
del servizio di polizia municipale.
  2.  Il servizio di polizia municipale dipendenf unzionalmente
dal sindaco o dall' assessore dallo stesso delegato
che impartisce al comandante del corpo, di cui
all' articolo 6, le opportune direttive.
  3.  Ove si renda necessario coordinare l' impiego delle
forze di polizia dipendenti dal comune con quelle degli
altri enti locali, con le forze di polizia dello Stato o
con i corpi e le organizzazini della protezione civile,
il sindaco promuove le opportune intese, secondo le
modalità  di cui all' articolo 3 della legge 7 marzo 1986,
n. 65, ed impartisce direttive attraverso il comandante
del corpo.
  4.  Il comandante del corpo determina le modalità 
operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco,
in modo da assicurare agli organi dello Stato e
degli altri enti rispettivamente competenti il necessario
supporto operativo della polizia municipale nello
assolvimento dei compiti di istituto.
  5.  la predetta collaborazione è  prestata per specifiche
operazioni rientranti tra le attribuzioni proprie
del comune e su motivata richiesta delle autorità  competenti.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Compiti del personale
addetto al servizio di polizia municipale.
 1.  Fermi restando i compiti e le attribuzioni previsti
dagli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65,
alle funzioni di polizia municipale attengono:
a) l' espletamento dei compiti di polizia amministrativa
attribuiti agli enti locali;
  b) la tutela del patrimonio, comprese le funzioni
che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;
  c) l' assolvimento degli incarichi di informazione,
raccolta di notizie, accertamento e rilevazione nei casi
previsti da leggi o da regolamento;
  d) i servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta necessari
per l' espletamento delle attività  e dei compiti
istituzionali degli enti di appartenenza;
  e) la cooperazione nel servizio e nelle operazioni
di protezione civile demandati all' ente di appartenenza;
  f) lo svolgimento di ogni altro compito e l' esercizio
di ogni altro potere secondo le leggi ed i regolamenti.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Collaborazione fra gli enti locali
nell' espletamento dei servizi di polizia municipale
 1.  I comuni con territorio contiguo possono stabilire
forme associate di gestione di alcuni o di tutti i
servizi di polizia municipale, quando tali forme siano
convenienti per efficienza ed economicità .
  2.  Apposita convenzione tra i comuni regolamenterà :
i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità 
di svolgimento, i compiti del personale addetto,
gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascun
ente locale, la dipendenza gerarchica e funzionale
del personale e dei servizi associati.
  3.  I comuni possono altresì  stabilire intese per la
gestione di particolari servizi di polizia municipale che
abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità  o di
occasionalità .
  4.  Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 vengono corrisposti
al personale indennità  e rimborsi, nella misura
stabilita dalle vigenti leggi, da porre a carico dei comuni
beneficiari dei servizi medesimi.

 

 

 

ARTICOLO 6

 Corpo di polizia municipale
 1.  Il servizio di polizia municipale, quando abbia
almeno sette addetti, può  essere organizzato in corpo
di polizia municipale.
  2.  Il comandante del corpo di polizia municipale è 
alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative
del sindaco o dell' assessore all' uopo delegato verso il
quale è  responsabile della disciplina e dell' impiego tecnico -
operativo degli appartenenti al corpo o al servizio.
  3.  Il comandante del corpo di polizia municipale,
in relazione all' articolo 9 della legge 7 marzo 1986,
n. 65, è  collocato al livello apicale dell' ente di appartenenza.

 

 

 

ARTICOLO 7

 Circoscrizioni di polizia municipale
 1.  Nei comuni ripartiti in quartieri o che abbiano
frazioni geografiche l' organizzazione del corpo assume
forme decentrate per circoscrizioni.
  2.  Ogni circoscrizione di polizia municipale può 
comprendere più  quartieri amministrativi.
  3.  All' interno di ogni circoscrizione possono essere
costituiti quartieri di polizia municipale per maggiori
esigenze di vigilanza connesse a particolari problemi
di flusso veicolare, di elevati indici di insediamento
urbano, esercizi commerciali e strutture pubbliche, o
in genere per particolari condizioni ambientali e soviali
del quartiere.
  4.  L' assegnazione dei mezzi e del personale al corpo
di polizia municipale e alle sue unità  decentrate è 
strettamente commisurata alle effettive esigenze decondo
appositi parametri che a tal fine sono prediposti
dal comitato tecnico di cui all' articolo 12.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Vigili di quartiere
 1.  In tutti i comuni il servizio di vigilanza può  essere
esercitato per mezzo dei vigili di quartiere.
  2.  Nel quartiere e nelle vie che gli sono affidati, il
vigile di quartiere: collabora con i cittadini nei rapporti
con le autorità  e gli uffici;  richiede la collaborazone
dei cittadini per l' ordine ed il decoro della convivenza
civile e per il miglioramento delle condizioni
ambientali della zona di sua pertinenza;  si fa portavoce
presso l' amministrazione comunale delle esigenze
e dei problemi locali;  vigila per l' ordinato e decoroso
svolgimento delle attività  del quartiere;  previene e
reprime le infrazioni in materia di igiene, occupazione
del suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismo
commerciale ed edilizio e tutela dell' ambiente, nonchè 
ogni altra infrazione alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze
e ad ogni altra disposizione comunale.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Regolamento comunale
 1.  In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 4 della
legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti della legislazione
vigente e dei contratti nazionali di lavoro, il regolamento
comunale:
a) stabilisce l' ordinamento e l' organizzazione del
corpo o del servizio di polizia municipale;
  b) determina l' organico, le qualifiche e i profili
professionali degli addetti;
  c) detta norme sulla gerarchia, la disciplina e i
relativi obblighi e sul comportamento degli addetti;
  d) indica le modalità  di svolgimento dei servizi di
istituto;
  e) determina le forme e le modalità  di decentramento
del corpo di polizia municipale, stabilendo,
eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche,
non possono essere oggetto di decentramento;
  f) stabilisce l' obbligo dell' uniforme e le eventuali
deroghe;
  g) indica le modalità  di svolgimento del servizio
armato secondo le direttive del Ministro dell' interno;
  h) stabilisce criteri di rotazione obbligatoria per
tutto il personale dei vari servizi, tenendo anche conto
dell' anzianità  e della professionalità .
  2.  Il comune può  costituire un fondo per le minute
spese di gestione e di manutenzione degli impianti e
delle attrezzature del corpo e del servizio, stabilendo
contestualmente le relative norme di gestione contabile.
  3.  Il regolamento comunale del servizio di polizia
municipale deve essere approvato dai rispettivi consigli
comunali entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo lo schema
predisposto dall' Assessorato regionale degli enti
locali.
  4.  Ove i comuni non adempiano entro il suddetto
termine, provvede in via sostitutiva e senza preventiva
diffisa l' Assessore regionale per gli enti locali.

 

 

 

ARTICOLO 10

 Divise e gradi
 1.  L' Assessore regionale per gli enti locali, con
proprio decreto, sentito il comitato di cui all' articolo 12,
determina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi
di qualifica e di anzianità  degli addetti al servizio
di polizia municipale, escludendo ogni stretta somiglianza
con le uniformi e i distintivi delle forze e dei
corpi armati dello Stato.

 

 

 

ARTICOLO 11

 Centro regionale di formazione
per la polizia municipale
 1.  Per la formazione, l' addestramento e l' aggiornamento
professionale degli appartenenti alla polizia municipale
della Sicilia, nonchè  per compiti di studio e
ricerca, l' Assessore regionale per gli enti locali istituisce,
quale organismo dell' Assessorato, il Centro regionale
di formazione  per la polizia municipale.
  2.  Il Centro tiene corsi per l' addestramento e la
formazione professionale del personale di nuova assunzione
e per la qualificazione superiore dei funzionari
dei corpi di polizia municipale.
  3.  Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche in
sedi decentrate, corsi per l' aggiornamento del personale
già  in servizio.
  4.  Per tutte le spese di gestione e di funzionamento,
il Centro è  dotata di un fondo finanziato in base allo
articolo 15.
  5.  Il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore
regionale per gli enti locali, sentita la Commissione
legislativa per gli affari istituzionali dell' Assemblea
regionale siciliana, approva con proprio decreto
lo statto del Centro nel quale sono specificati la struttura,
gli organi e le dunzioni ed è  altresì  determinato
il contingente numerico, distinto per qualifica, di personale
appartenente ai ruoli della Regione da utilizzare
per il relativo funzionamento.
  6.  Uno speciale regolamento, approvato con decreto
dell' Assessore regionale per gli enti locali, stabilisce
le norme per l' organizzazione e la gestione del Centro
sotto l' aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del
personale.
  7.  Il responsabile del Centro presenta annualmente
una relazione all' Assessore regionale per gli enti locali
sull' attività  svolta.
  8.  L' Assessore regionale per gli enti locali vigila sul
buon andamento del Centro e propone al Presidente
della Regione, quando ne ravvisi giusti motivi, lo scioglimento
degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.
  9.  Il Centro regionale di formazione per la polizia
municipale dovrà  essere istituito entro centottanta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 12

 Comitato tecnico regionale
per la polizia municipale
 1.  Presso l' Assessorato regionale degli enti locali è 
istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia
municipale.
  2.  Il Comitato è  nominato dal Presidente della Regione,
su proposta dell' Assessore per gli enti locali,
per la durata di un quinquennio, ed è  composto:
a) dall' Assessore regionale per gli enti locali, che
lo presiede;
  b) dal direttore regionale degli enti locali, che
può  essere delegato a presiderlo;
  c) da quattro esperti in materia di polizia municipale
di cui almeno due scelti tra i comandanti ed
ufficiali dei corpi di polizia municipale;
  d) da tre rappresentanti degli enti locali designati
 dall' ANCI Regione;
  e) da un rappresentante delle amministrazioni
provinciali designato dall' UPS;
f) da cinque rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie
dei contratti nazionali, scelti tra personale in servizio
nei corpi o servizi dei vigili urbani;
  g) dal dirigente del gruppo di lavoro competente
dell' Assessorato regionale degli enti locali.
  3.  Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell' Assessorato regionale degli enti locali con qualifica
non inferiore ad assistente.
  4.  Il Comitato:
a) esprime parere nei casi previsti dalla presente
legge e ogni qualvolta lo richiesta l' Assessore regionale
per gli enti locali;
  b) promuove studi ed iniziative e formula suggerimenti
per il miglioramento del servizio di polizia
municipale;
  c) esamina la relazione annuale del responsabile
del Centro di polizia municipale e formula eventuali
osservazioni e proposte.
  5.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell' Assessore regionale per gli enti locali, sono
stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti
del Comitato in conformità  delle disposizioni
regionali vigenti in materia.

 

 

 

ARTICOLO 13

 Fondo per il miglioramento dei servizi
 1.  Al fine di consentire il migliorament dell' efficienza
dei servizi di polizia municipale e di promuovere
la crescita professionale degli addetti è  istituito nel
bilancio della Regione un fondo per il miglioramento
dei servizi di polizia municipale.
  2.  La Regione è  autorizzata a concedere un contributo,
determinato sulla base del corrispondente onere
finanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensi
del comma 1 un piano di miglioramento dell' efficienza
dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l' erogazione,
a favore degli addetti di polizia municipale che
partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le
funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986,
n. 65, di un' indennità  pari alla parte eccedente gli importi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni
ed integrazioni, relativi all' indennità  di cui all' articolo 10
della citata legge n. 65 del 1986.
  3.  E' escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento
della efficienza dei servizi il personale comandato
o collocato in posizione che non comporti l' effettivo
espletamento delle funzioni di cui all' articolo 5
della legge 7 marzo 1986, n. 65.

 

 

 

ARTICOLO 14

 Contributi per impianti di collegamento radio
 1.  I contributi in favore dei comuni previsti dalla
legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66, sono elevati,
per l' esercizio finanziario in corso, alla misura del 100
per cento al fine di fornire di collegamenti radio e
similari i servizi di polizia municipale.

 

 

 

ARTICOLO 15

 Autorizzazione di spesa
 1.  Per le finalità  di cui agli articoli 11 e 12 è  autorizzata,
per l' esercizio finanziario 1990, la spesa di lire
4.000 milioni, da destinare quanto a lire 2.500 milioni
alla realizzazione del Centro regionale di formazione per
la polizia municipale, quanto a lire 1.500 milioni alle
spese per il funzionamento e la gestione del Centro
stesso, alle spese necessarie per l' individuazione delle
caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di qualifica
e di anzianità , nonchè  per il funzionamento del Comitato
tecnico regionale.
  2.  Per le finalità  di cui all' articolo 13 è  altresì 
autorizzata, per l' esercizio finanziario 1990, la spesa di lire
18 mila milioni.
  3.  Per gli anni successivi le spese di funzionamento
e di gestione di cui al comma 1, nonchè  la spesa di
cui al comma 2 saranno determinate annualmente a
norma dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47.

 

 

 

ARTICOLO 16

 Copertura finanziaria
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge e ricadenti nell' esercizio finanziario in corso
si farà  fronte, quanto a lire 19.500 milioni, con parte
delle disponibilità  del capitolo 21257 e, quanto a lire
2.500 milioni, con parte delle disponibilità  del capitolo
60751 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario
medesimo.
  2.  I suddetti oneri trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regioe per il triennio 1990- 1992,
quanto a lire 2.500 milioni nel progetto strategico << C >>:
Consolidamento ed ampliamento della base produttiva
- codice 03.07 - e quanto a lire 19.500 milioni nelle
<< Attività  ed interventi conformi agli indirizzi di piano
o collegati all' emergenza >> - codice 07.09.

 

 

 

ARTICOLO 17

 1. La presente legge sarà  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
 Palermo, 1 agosto 1990.

 

 

 

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