SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 1-08-1990
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Regione Siciliana |
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ARTICOLO 1 Disposizioni di applicazione 1. Le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65,recante << Legge - quadro sull' ordinamento della poliziamunicipale >>, si applicano nel territorio della Regionecon le integrazioni di cui agli articoli seguenti.
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ARTICOLO 2 Finalità 1. La Regione siciliana persegue il costante miglioramentodel servizio di polizia locale e detta norme per:a) promuovere la formazione, l' addestramento ela qualificazione professionale degli operatori dellapolizia municipale; b) promuovere e coordinare gli interventi deglienti locali in materia di protezione civile a mezzo delleforze di polizia municipale; c) favorire, nel territorio della Regione, l' uniformità dell' ordinamento, dell' organizzazione e della gestionedei servizi di polizia municipale; d) prevedere l' adeguamento dei mezzi e dellestrutture necessarie per l' espletamento dei servizi diistituto della polizia municipale.
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ARTICOLO 3 Servizio di polizia municipale 1. Per lo svolgimento dei compiti di polizia localeche gli sono demandati dalle leggi, il comune si avvaledel servizio di polizia municipale. 2. Il servizio di polizia municipale dipendenf unzionalmentedal sindaco o dall' assessore dallo stesso delegatoche impartisce al comandante del corpo, di cuiall' articolo 6, le opportune direttive. 3. Ove si renda necessario coordinare l' impiego delleforze di polizia dipendenti dal comune con quelle deglialtri enti locali, con le forze di polizia dello Stato ocon i corpi e le organizzazini della protezione civile,il sindaco promuove le opportune intese, secondo lemodalità di cui all' articolo 3 della legge 7 marzo 1986,n. 65, ed impartisce direttive attraverso il comandantedel corpo. 4. Il comandante del corpo determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco,in modo da assicurare agli organi dello Stato edegli altri enti rispettivamente competenti il necessariosupporto operativo della polizia municipale nelloassolvimento dei compiti di istituto. 5. la predetta collaborazione è prestata per specificheoperazioni rientranti tra le attribuzioni propriedel comune e su motivata richiesta delle autorità competenti.
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ARTICOLO 4 Compiti del personaleaddetto al servizio di polizia municipale. 1. Fermi restando i compiti e le attribuzioni previstidagli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65,alle funzioni di polizia municipale attengono:a) l' espletamento dei compiti di polizia amministrativaattribuiti agli enti locali; b) la tutela del patrimonio, comprese le funzioniche non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni; c) l' assolvimento degli incarichi di informazione,raccolta di notizie, accertamento e rilevazione nei casiprevisti da leggi o da regolamento; d) i servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta necessariper l' espletamento delle attività e dei compitiistituzionali degli enti di appartenenza; e) la cooperazione nel servizio e nelle operazionidi protezione civile demandati all' ente di appartenenza; f) lo svolgimento di ogni altro compito e l' eserciziodi ogni altro potere secondo le leggi ed i regolamenti.
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ARTICOLO 5 Collaborazione fra gli enti localinell' espletamento dei servizi di polizia municipale 1. I comuni con territorio contiguo possono stabilireforme associate di gestione di alcuni o di tutti iservizi di polizia municipale, quando tali forme sianoconvenienti per efficienza ed economicità . 2. Apposita convenzione tra i comuni regolamenterà :i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto,gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascunente locale, la dipendenza gerarchica e funzionaledel personale e dei servizi associati. 3. I comuni possono altresì stabilire intese per lagestione di particolari servizi di polizia municipale cheabbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o dioccasionalità . 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 vengono corrispostial personale indennità e rimborsi, nella misurastabilita dalle vigenti leggi, da porre a carico dei comunibeneficiari dei servizi medesimi.
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ARTICOLO 6 Corpo di polizia municipale 1. Il servizio di polizia municipale, quando abbiaalmeno sette addetti, può essere organizzato in corpodi polizia municipale. 2. Il comandante del corpo di polizia municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrativedel sindaco o dell' assessore all' uopo delegato verso ilquale è responsabile della disciplina e dell' impiego tecnico -operativo degli appartenenti al corpo o al servizio. 3. Il comandante del corpo di polizia municipale,in relazione all' articolo 9 della legge 7 marzo 1986,n. 65, è collocato al livello apicale dell' ente di appartenenza.
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ARTICOLO 7 Circoscrizioni di polizia municipale 1. Nei comuni ripartiti in quartieri o che abbianofrazioni geografiche l' organizzazione del corpo assumeforme decentrate per circoscrizioni. 2. Ogni circoscrizione di polizia municipale può comprendere più quartieri amministrativi. 3. All' interno di ogni circoscrizione possono esserecostituiti quartieri di polizia municipale per maggioriesigenze di vigilanza connesse a particolari problemidi flusso veicolare, di elevati indici di insediamentourbano, esercizi commerciali e strutture pubbliche, oin genere per particolari condizioni ambientali e sovialidel quartiere. 4. L' assegnazione dei mezzi e del personale al corpodi polizia municipale e alle sue unità decentrate è strettamente commisurata alle effettive esigenze decondoappositi parametri che a tal fine sono predipostidal comitato tecnico di cui all' articolo 12.
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ARTICOLO 8 Vigili di quartiere 1. In tutti i comuni il servizio di vigilanza può essereesercitato per mezzo dei vigili di quartiere. 2. Nel quartiere e nelle vie che gli sono affidati, ilvigile di quartiere: collabora con i cittadini nei rapporticon le autorità e gli uffici; richiede la collaborazonedei cittadini per l' ordine ed il decoro della convivenzacivile e per il miglioramento delle condizioniambientali della zona di sua pertinenza; si fa portavocepresso l' amministrazione comunale delle esigenzee dei problemi locali; vigila per l' ordinato e decorososvolgimento delle attività del quartiere; previene ereprime le infrazioni in materia di igiene, occupazionedel suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismocommerciale ed edilizio e tutela dell' ambiente, nonchè ogni altra infrazione alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanzee ad ogni altra disposizione comunale.
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ARTICOLO 9 Regolamento comunale 1. In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 4 dellalegge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti della legislazionevigente e dei contratti nazionali di lavoro, il regolamentocomunale:a) stabilisce l' ordinamento e l' organizzazione delcorpo o del servizio di polizia municipale; b) determina l' organico, le qualifiche e i profiliprofessionali degli addetti; c) detta norme sulla gerarchia, la disciplina e irelativi obblighi e sul comportamento degli addetti; d) indica le modalità di svolgimento dei servizi diistituto; e) determina le forme e le modalità di decentramentodel corpo di polizia municipale, stabilendo,eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche,non possono essere oggetto di decentramento; f) stabilisce l' obbligo dell' uniforme e le eventualideroghe; g) indica le modalità di svolgimento del servizioarmato secondo le direttive del Ministro dell' interno; h) stabilisce criteri di rotazione obbligatoria pertutto il personale dei vari servizi, tenendo anche contodell' anzianità e della professionalità . 2. Il comune può costituire un fondo per le minutespese di gestione e di manutenzione degli impianti edelle attrezzature del corpo e del servizio, stabilendocontestualmente le relative norme di gestione contabile. 3. Il regolamento comunale del servizio di poliziamunicipale deve essere approvato dai rispettivi consiglicomunali entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, secondo lo schemapredisposto dall' Assessorato regionale degli entilocali. 4. Ove i comuni non adempiano entro il suddettotermine, provvede in via sostitutiva e senza preventivadiffisa l' Assessore regionale per gli enti locali.
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ARTICOLO 10 Divise e gradi 1. L' Assessore regionale per gli enti locali, conproprio decreto, sentito il comitato di cui all' articolo 12,determina le caratteristiche delle uniformi e dei distintividi qualifica e di anzianità degli addetti al serviziodi polizia municipale, escludendo ogni stretta somiglianzacon le uniformi e i distintivi delle forze e deicorpi armati dello Stato.
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ARTICOLO 11 Centro regionale di formazioneper la polizia municipale 1. Per la formazione, l' addestramento e l' aggiornamentoprofessionale degli appartenenti alla polizia municipaledella Sicilia, nonchè per compiti di studio ericerca, l' Assessore regionale per gli enti locali istituisce,quale organismo dell' Assessorato, il Centro regionaledi formazione per la polizia municipale. 2. Il Centro tiene corsi per l' addestramento e laformazione professionale del personale di nuova assunzionee per la qualificazione superiore dei funzionaridei corpi di polizia municipale. 3. Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche insedi decentrate, corsi per l' aggiornamento del personalegià in servizio. 4. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento,il Centro è dotata di un fondo finanziato in base alloarticolo 15. 5. Il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessoreregionale per gli enti locali, sentita la Commissionelegislativa per gli affari istituzionali dell' Assemblearegionale siciliana, approva con proprio decretolo statto del Centro nel quale sono specificati la struttura,gli organi e le dunzioni ed è altresì determinatoil contingente numerico, distinto per qualifica, di personaleappartenente ai ruoli della Regione da utilizzareper il relativo funzionamento. 6. Uno speciale regolamento, approvato con decretodell' Assessore regionale per gli enti locali, stabiliscele norme per l' organizzazione e la gestione del Centrosotto l' aspetto tecnico, amministrativo, contabile e delpersonale. 7. Il responsabile del Centro presenta annualmenteuna relazione all' Assessore regionale per gli enti localisull' attività svolta. 8. L' Assessore regionale per gli enti locali vigila sulbuon andamento del Centro e propone al Presidentedella Regione, quando ne ravvisi giusti motivi, lo scioglimentodegli organi o la sostituzione dei singoli componenti. 9. Il Centro regionale di formazione per la poliziamunicipale dovrà essere istituito entro centottantagiorni dall' entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 12 Comitato tecnico regionaleper la polizia municipale 1. Presso l' Assessorato regionale degli enti locali è istituito il Comitato tecnico regionale per la poliziamunicipale. 2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione,su proposta dell' Assessore per gli enti locali,per la durata di un quinquennio, ed è composto:a) dall' Assessore regionale per gli enti locali, chelo presiede; b) dal direttore regionale degli enti locali, chepuò essere delegato a presiderlo; c) da quattro esperti in materia di polizia municipaledi cui almeno due scelti tra i comandanti edufficiali dei corpi di polizia municipale; d) da tre rappresentanti degli enti locali designati dall' ANCI Regione; e) da un rappresentante delle amministrazioniprovinciali designato dall' UPS;f) da cinque rappresentanti delle organizzazionisindacali maggiormente rappresentative e firmatariedei contratti nazionali, scelti tra personale in servizionei corpi o servizi dei vigili urbani; g) dal dirigente del gruppo di lavoro competentedell' Assessorato regionale degli enti locali. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionariodell' Assessorato regionale degli enti locali con qualificanon inferiore ad assistente. 4. Il Comitato:a) esprime parere nei casi previsti dalla presentelegge e ogni qualvolta lo richiesta l' Assessore regionaleper gli enti locali; b) promuove studi ed iniziative e formula suggerimentiper il miglioramento del servizio di poliziamunicipale; c) esamina la relazione annuale del responsabiledel Centro di polizia municipale e formula eventualiosservazioni e proposte. 5. Con decreto del Presidente della Regione, su propostadell' Assessore regionale per gli enti locali, sonostabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componentidel Comitato in conformità delle disposizioniregionali vigenti in materia.
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ARTICOLO 13 Fondo per il miglioramento dei servizi 1. Al fine di consentire il migliorament dell' efficienzadei servizi di polizia municipale e di promuoverela crescita professionale degli addetti è istituito nelbilancio della Regione un fondo per il miglioramentodei servizi di polizia municipale. 2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo,determinato sulla base del corrispondente onerefinanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensidel comma 1 un piano di miglioramento dell' efficienzadei servizi ed abbiano contestualmente previsto l' erogazione,a favore degli addetti di polizia municipale chepartecipino alla realizzazione del piano e svolgano lefunzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986,n. 65, di un' indennità pari alla parte eccedente gli importiprevisti dal decreto del Presidente della Repubblica13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazionied integrazioni, relativi all' indennità di cui all' articolo 10della citata legge n. 65 del 1986. 3. E' escluso dalla partecipazione al piano di miglioramentodella efficienza dei servizi il personale comandatoo collocato in posizione che non comporti l' effettivoespletamento delle funzioni di cui all' articolo 5della legge 7 marzo 1986, n. 65.
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ARTICOLO 14 Contributi per impianti di collegamento radio 1. I contributi in favore dei comuni previsti dallalegge regionale 14 dicembre 1953, n. 66, sono elevati,per l' esercizio finanziario in corso, alla misura del 100per cento al fine di fornire di collegamenti radio esimilari i servizi di polizia municipale.
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ARTICOLO 15 Autorizzazione di spesa 1. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 è autorizzata,per l' esercizio finanziario 1990, la spesa di lire4.000 milioni, da destinare quanto a lire 2.500 milionialla realizzazione del Centro regionale di formazione perla polizia municipale, quanto a lire 1.500 milioni allespese per il funzionamento e la gestione del Centrostesso, alle spese necessarie per l' individuazione dellecaratteristiche delle uniformi e dei distintivi di qualificae di anzianità , nonchè per il funzionamento del Comitatotecnico regionale. 2. Per le finalità di cui all' articolo 13 è altresì autorizzata, per l' esercizio finanziario 1990, la spesa di lire18 mila milioni. 3. Per gli anni successivi le spese di funzionamentoe di gestione di cui al comma 1, nonchè la spesa dicui al comma 2 saranno determinate annualmente anorma dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale8 luglio 1977, n. 47.
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ARTICOLO 16 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presentelegge e ricadenti nell' esercizio finanziario in corsosi farà fronte, quanto a lire 19.500 milioni, con partedelle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire2.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo60751 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziariomedesimo. 2. I suddetti oneri trovano riscontro nel bilanciopluriennale della Regioe per il triennio 1990- 1992,quanto a lire 2.500 milioni nel progetto strategico << C >>:Consolidamento ed ampliamento della base produttiva- codice 03.07 - e quanto a lire 19.500 milioni nelle<< Attività ed interventi conformi agli indirizzi di pianoo collegati all' emergenza >> - codice 07.09.
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ARTICOLO 17 1. La presente legge sarà pubblicata nella GazzettaUfficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 1 agosto 1990.
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